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L’art. 5 del D.lgs. n. 33/2013 prevede il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati la cui pubblicazione non sia stata effettuata, o dati ulteriori rispetto a quelli pubblicati. In qualità di soggetto indicato al comma 3 dell’art. 2 bis del decreto trasparenza, tale accesso si applica nei confronti del CEI limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea ed è, comunque, soggetto ai limiti ed esclusioni indicati agli artt. 5, 5-bis e 5-ter del D. Lgs. 33/2013.

  • Accesso civico semplice
    Le richieste di accesso civico semplice riguardano l’accesso a dati, documenti o informazioni soggetti ad obbligo di pubblicazione, come sopra richiamati.In tal senso,il CEI si attiene a quanto definito dall’ANAC con delibera ANAC n. 1134/2017(e relativo allegato).
  • Accesso civico generalizzato
    Le richieste di accesso civico generalizzato riguardano l’accesso a dati, documenti o informazioni ulteriori rispetto a quelli già pubblicati, tuttavia sempre limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea.

Le richieste di accesso civico semplice e generalizzato possono essere presentate via mail con destinatario il Direttore Generale dell’Associazione, ai seguenti recapiti: mail ordinaria e tel: (direzione@ceinorme.it, 02 21006237) tramite raccomandata all’indirizzo della sede di via Saccardo n. 9, 20134 Milano oppure consegnate di persona alla Reception dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00 mediante compilazione del modulo, reso disponibile al seguente link.

Il modulo deve essere compilato con l’indicazione precisa dei dati non pubblicati a cui si richiede l’accesso, ovvero dei dati ulteriori a quelli pubblicati a cui si richiede di accedere. È necessario precisare in modo dettagliato e chiaro le tipologie di dati e informazioni richieste ovvero, in caso di atti e documenti, la tipologia degli atti, gli estremi e le date di riferimento e quanto altro utile per individuare quanto viene richiesto.

Il modulo compilato deve essere sottoscritto con firma autografa, scannerizzato (ove non consegnato personalmente) e deve essere allegata copia del documento di identità.

Nel caso di ritardi, omissioni o assenza di risposte, il richiedente può ricorrere al soggetto titolare del potere sostitutivo nella figura del Presidente, utilizzando i medesimi recapiti. Con riferimento alla procedura di accesso civico generalizzato, CEI si attiene alle disposizioni indicate nello stesso art. 5e seguenti del D. Lgs. 33/2013 ed a quelle delle Linee guida ANAC FOIA (delibera 1309 /2016).

Elenco delle richieste di accesso: non sono pervenute richieste di accesso civico semplice e generalizzato.

Contenuti aggiornati al 17.06.2020